+

Hai domande? Scrivici!

I nostri professionisti sono pronti a risolvere i tuoi dubbi.
Scrivici, sarai ricontattato quanto prima!


Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sul de-risking

Banca d’Italia: attuazione degli Orientamenti EBA sul de-risking

La Banca d’Italia ha recentemente pubblicato la Nota n. 34, che ha lo scopo di attuare gli Orientamenti emanati dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) in relazione al c.d. de-risking. Trattasi degli Orientamenti EBA sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04).

Gli Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e
di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari mirano a
prevenire il fenomeno del de-risking e chiariscono l’interazione tra l’accesso ai servizi finanziari
e l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari.
Gli Orientamenti richiedono agli intermediari di integrare le proprie policy e procedure con la
previsione di idonei meccanismi per identificare e valutare correttamente i fattori di rischio della
clientela, in modo da evitare che l’applicazione degli obblighi AML si traduca in un rifiuto o
cessazione generalizzati di rapporti con clienti o intere categorie di clienti ritenuti a rischio
elevato. Gli Orientamenti indicano altresì le misure che i destinatari dovrebbero adottare prima
di rifiutare o revocare l’apertura di un rapporto o l’esecuzione di un’operazione con clienti ad
alto rischio.

Gli Orientamenti, a partire dal 3 novembre, si applicano ai seguenti intermediari:
a) banche;
b) società di intermediazione mobiliare (SIM);
c) società di gestione del risparmio (SGR);
d) società di investimento a capitale variabile (SICAV);
e) società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
f) istituti di moneta elettronica;
g) istituti di pagamento;
h) succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
i) le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e
amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto
centrale in Italia ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

DOCUMENTI

Nota Banca d’Italia  n. 34

Orientamenti sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari

Sede di Milano

Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano
(+39) 02 87186784

Uffici di Roma

Viale Angelico, 90 - 00195 Roma
(+39) 06 45665431

Recapiti Email