+

Hai domande? Scrivici!

I nostri professionisti sono pronti a risolvere i tuoi dubbi.
Scrivici, sarai ricontattato quanto prima!


SFDR: le risposte della Commissione UE alle domande delle ESASs

SFDR: le risposte della Commissione UE alle domande delle ESASs

La Commissione europea ha pubblicato le proprie risposte ad alcuni dei quesiti trasmessi dalle Autorità di vigilanza europee (ESMA, EBA, EIOPA, insieme ESAs) sul regime del Regolamento (UE) 2019/2088 sull’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) e sul Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia). I principali quesiti in relazione ai quali sono stati forniti chiarimenti da parte della Commissione europea riguardano:

  •  possibilità per i partecipanti ai mercati finanziari di non considerare i principali effetti negativi (PAI) a livello di entità ma solo a livello di prodotto ex art. 7 SFDR;
  • disciplina applicabile ai consulenti finanziari con riferimento agli obblighi informativi di cui agli artt. 4 e 6 SFDR;
  • applicazione degli artt. 6 e 7 SFDR anche ai prodotti finanziari già esistenti alla data di applicazione del Regolamento (i.e. 10 marzo 2021);
  • applicazione degli artt. 8 e 9 SFDR ai prodotti finanziari che investono esclusivamente in titoli di Stato;/li>
  • applicazione degli artt. 5 e 6 Regolamento tassonomia.

DOCUMENTAZIONE

Annex – SFDR – Taxonomy

Sede di Milano

Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano
(+39) 02 87186784

Recapiti Email