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Le funzioni di controllo e il divieto di finanziamento nei confronti di società coinvolte nella produzione e commercializzazione di tali armamenti

Le funzioni di controllo e il divieto di finanziamento nei confronti di società coinvolte nella produzione e commercializzazione di tali armamenti

L’emanazione delle istruzioni di Banca d’Italia, COVIP, IVASS e MEF per l’esercizio di controlli rafforzati sul finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo segna un ulteriore passo nella regolamentazione degli intermediari finanziari.
Le nuove disposizioni, in attuazione della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, introducono una serie di obblighi stringenti per gli intermediari abilitati, tra cui le SIM, banche, gestori, assicurazioni e fondi pensione, che devono garantire il rispetto del divieto di finanziamento nei confronti di società coinvolte nella produzione e commercializzazione di tali armamenti.
Con riferimento alle liste da poter consultare, di seguito alcune di quelle attualmente disponibili includono:

Il ruolo chiave delle funzioni di controllo nelle relazioni annuali

Le funzioni di Compliance e Risk Management assumono un ruolo cruciale nell’attuazione delle misure previste dalle istruzioni di vigilanza, con impatti significativi sull’operatività interna e sulla gestione del rischio. Questi aspetti devono essere trattati nelle relazioni periodiche annuali, evidenziando le azioni intraprese per garantire l’aderenza alla normativa.
1. Flussi informativi
Le funzioni di controllo devono garantire flussi informativi adeguati agli organi aziendali, assicurando la piena conoscenza e governabilità dei presidi adottati per il rispetto del divieto di finanziamento.
2. Relazioni periodiche annuali
Gli intermediari sono tenuti a includere nelle relazioni annuali una sezione specifica sulle attività svolte per garantire l’osservanza delle disposizioni normative, fornendo un quadro chiaro dell’efficacia delle misure adottate.
3. Verifiche di conformità
La funzione di Compliance deve assicurare l’adeguatezza delle procedure di controllo, valutando l’efficacia dei meccanismi di prevenzione e identificazione delle controparti a rischio.
4. Monitoraggio delle violazioni
Le funzioni di controllo devono predisporre segnalazioni tempestive di eventuali violazioni alle autorità di vigilanza e indicare le misure correttive adottate.
5. Controlli sulle controparti
È obbligatorio verificare che i destinatari del finanziamento non rientrino tra le società vietate attraverso consultazioni di elenchi pubblicamente disponibili e altre fonti informative affidabili.

Conseguenze in caso di violazione

Qualora emergano finanziamenti in violazione della legge, gli intermediari devono adottare misure correttive immediate, tra cui il blocco dell’operazione e il riesame dei processi di controllo. Gli organismi di vigilanza, nell’ambito delle proprie attività ispettive, valuteranno la solidità del sistema di governance e potranno applicare sanzioni amministrative nei casi di mancato rispetto delle disposizioni.
Conclusioni
Le nuove istruzioni richiedono un rafforzamento significativo delle procedure di compliance e gestione del rischio all’interno degli intermediari finanziari. L’efficacia dei controlli interni sarà determinante per assicurare l’aderenza alla normativa e prevenire il coinvolgimento, diretto o indiretto, nel finanziamento di attività vietate. Le funzioni di controllo devono assicurare che il tema sia adeguatamente affrontato e documentato nelle relazioni annuali.

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