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IFR: nuove norme tecniche (RTS) che specificano la nozione di conti separati

IFR: nuove norme tecniche (RTS) che specificano la nozione di conti separati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea dell’11 gennaio 2021, il Regolamento delegato (UE) 2022/26 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) che specificano la nozione di conti separati per garantire la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento.

I requisiti relativi ai fattori K-CMH, definiti dall’articolo 15 del regolamento IFR, prevedono coefficienti distinti a seconda che il denaro dei clienti sia detenuto in conti separati (0,4%) o in conti non speratI (0,5%).

Per consentire alle imprese di investimento di applicare coefficienti più bassi per il calcolo del requisito di fondi propri per il fattore K-CMH «denaro dei clienti detenuto», laddove il denaro dei clienti sia detenuto su conti separati, gli RTS specificano che la nozione di conti separati si estende alle condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento, ovevero:

  1. le registrazioni e i conti sono tenuti in modo tale da consentire all’impresa di investimento di distinguere in qualsiasi momento e senza indugio i fondi detenuti per conto di un cliente da quelli detenuti per conto di altri clienti e dai fondi propri dell’impresa stessa;
  2. le registrazioni e i conti sono tenuti secondo modalità che ne garantiscono l’esattezza e in particolare la corrispondenza con i fondi detenuti per conto dei clienti e consentono di utilizzarli come traccia di audit;
  3. sono effettuate con regolarità riconciliazioni dei conti interni e delle registrazioni dell’impresa di investimento e i conti degli eventuali terzi dai quali sono detenuti tali fondi;
  4. sono state adottate le misure necessarie per garantire che i fondi dei clienti depositati siano detenuti su un conto o su conti identificati separatamente dai conti utilizzati per detenere i fondi appartenenti all’impresa di investimento;
  5. sono state introdotte idonee disposizioni organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione del valore dei fondi dei clienti, o dei diritti ad essi legati, in seguito ad abuso dei fondi, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza.

Il presente Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

DOCUMENTAZIONE

Regolamento delegato (UE) 2022/26

Sede di Milano

Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano
(+39) 02 87186784

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