Entrata in vigore delle disposizioni su controlli rafforzati per il contrasto al finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona
Oggi entrano ufficialmente in vigore le Istruzioni emanate da Banca d’Italia, IVASS, COVIP e MEF, in attuazione della Legge 9 dicembre 2021, n. 220, che vieta il finanziamento delle imprese coinvolte nella produzione, vendita e distribuzione di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo.
Gli intermediari abilitati dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro sei mesi, implementando specifiche misure di controllo rafforzato per garantire la conformità alla normativa.
Chi sono gli intermediari abilitati?
Le Istruzioni si applicano a un’ampia gamma di soggetti del settore finanziario e assicurativo. In particolare, rientrano tra gli intermediari abilitati:
- Banche italiane
- SIM (Società di intermediazione mobiliare) italiane
- Gestori italiani di fondi e altri strumenti finanziari
- Istituti di moneta elettronica italiani
- Istituti di pagamento italiani
- Intermediari finanziari iscritti all’albo ex art. 106 TUB, compresi i confidi
- Soggetti iscritti all’elenco ex art. 111 TUB (microcredito)
- Poste Italiane S.p.A. per l’attività di BancoPosta
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
- Succursali italiane di intermediari finanziari esteri (SIM, banche, gestori, istituti di pagamento e moneta elettronica con sede nell’UE o in Paesi terzi)
- Imprese di assicurazione e riassicurazione, comprese le sedi secondarie in Italia di imprese estere
- Agenti di cambio italiani
- Fondazioni bancarie italiane
- Fondi pensione italiani
Tali soggetti sono responsabili dell’adozione di misure specifiche per evitare il finanziamento diretto o indiretto alle imprese coinvolte nelle attività vietate dalla Legge.
Cosa devono fare gli intermediari abilitati?
Gli intermediari devono implementare un sistema di controlli rafforzati, basato su un approccio risk-based e proporzionale alla loro operatività, per assicurare il rispetto del divieto di finanziamento.
In particolare, devono:
- Consultare elenchi pubblici di società che producono mine antipersona e munizioni a grappolo prima di concedere finanziamenti.
- Dotarsi di procedure di controllo per verificare la corrispondenza dei dati identificativi delle imprese finanziate con quelli contenuti negli elenchi.
- Effettuare valutazioni del rischio sui destinatari dei finanziamenti, tenendo conto di fattori come attività svolta, sede legale e luogo di operatività.
- Adottare misure di controllo rafforzate per i soggetti a rischio elevato, ad esempio attraverso la consultazione di dichiarazioni non finanziarie o questionari specifici.
- Integrare i flussi informativi interni, assicurando che gli organi aziendali e le funzioni di controllo (compliance, risk management) monitorino l’adeguatezza delle misure adottate.
- Controllare i gestori terzi: gli intermediari che delegano la gestione finanziaria a soggetti esterni devono impartire istruzioni precise per garantire il rispetto della normativa.
- Segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza eventuali violazioni del divieto di finanziamento, adottando misure correttive adeguate.
Quali sono le sanzioni in caso di violazione?
Gli organismi di vigilanza (Banca d’Italia, IVASS, COVIP e MEF) effettueranno ispezioni e controlli per verificare la conformità degli intermediari abilitati.
In caso di violazione del divieto di finanziamento, gli intermediari rischiano:
- Sanzioni amministrative, determinate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- Richiesta di misure correttive, con l’obbligo di adeguarsi tempestivamente.
- Ulteriori interventi ispettivi e sanzionatori, in base alle competenze dei diversi organismi di vigilanza.
DOCUMENTAZIONE
Istruzioni di Banca d’Italia, Covip, Ivass e Mef