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Banca d’Italia: le SIM di Classe 3 escluse dagli obblighi informativi sui cc.dd. high earners

Banca d’Italia: le SIM di Classe 3 escluse dagli obblighi informativi sui cc.dd. high earners

In deroga a quanto previsto nel par. 2.1, primo alinea, della Comunicazione della Banca d’Italia del 7 ottobre 2014 (“Sistemi di remunerazione. Comunicazione per la raccolta di dati presso banche e imprese di investimento in attuazione degli orientamenti dell’EBA”), le SIM di classe 3 (i.e., le SIM piccole e non interconnesse ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, c.d. IFR) non sono tenute – per la rilevazione 2022, relativa all’esercizio 2021 – a trasmettere le informazioni riguardanti i cc.dd. high earners (i.e., i soggetti la cui remunerazione totale è pari ad almeno 1 milione di euro su base annuale). Ciò in conformità con quanto previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2019/2034/UE (c.d. IFD), che esclude questa classe di imprese di investimento dall’ambito di applicazione delle regole in materia di remunerazioni contenute nella IFD e nell’IFR e dalle relative rilevazioni delle Autorità di vigilanza nazionali e dell’EBA.

 

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