L’ESMA pubblica le linee guida sui requisiti di adeguatezza MiFID II
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’Autorità di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari dell’UE, ha pubblicato la sua relazione finale sugli orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II].
La valutazione di adeguatezza è uno dei requisiti più importanti per la tutela degli investitori nel quadro della MiFID. Si applica alla prestazione di qualsiasi tipo di consulenza in materia di investimenti, indipendente o meno, e alla gestione di portafogli.
L’ESMA ha condotto tra gennaio e aprile 2022 una consultazione pubblica sugli orientamenti per raccogliere le opinioni delle parti interessate. La relazione pubblicata contiene una dichiarazione di feedback che riassume le risposte ricevute ed evidenzia le modifiche e i chiarimenti introdotti nelle linee guida finali.
La relazione finale si basa sul testo delle linee guida ESMA del 2018, che sono state riviste per considerare:
- l’adozione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Regolamento Delegato MiFID II per integrare fattori di sostenibilità, rischio e preferenze nei requisiti organizzativi e nelle condizioni operative delle imprese di investimento;
- le buone e le cattive pratiche individuate nell’azione di vigilanza comune (CSA) dell’ESMA del 2020 sull’adeguatezza. Queste buone e cattive pratiche forniranno orientamenti pratici alle imprese in alcune aree in cui è stata individuata una mancanza di convergenza; e
- le modifiche introdotte attraverso il Capital Markets Recovery Package all’articolo 25, comma 2, della MiFID II.
Perseguendo l’obiettivo di assicurare un’applicazione coerente e armonizzata dei requisiti in materia di adeguatezza, anche in tema di sostenibilità, le linee guida contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi della MiFID II.
Le principali modifiche introdotte al Regolamento Delegato MIFID II e recepite nelle linee guida in tema di sostenibilità sono:
- Informazioni ai clienti sulle preferenze di sostenibilità
- Le imprese dovranno aiutare i clienti a comprendere il concetto di preferenze di sostenibilità e spiegare la differenza tra prodotti con e senza caratteristiche di sostenibilità in modo chiaro ed evitando linguaggio tecnico;
- Raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità
- Le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili e alla misura in cui desiderano investire in tali prodotti;
- Valutazione delle preferenze di sostenibilità
- Una volta che l’impresa ha individuato una gamma di prodotti adeguati al cliente, in conformità con i criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, l’impresa deve identificare il prodotto o i prodotti che soddisfano le preferenze di sostenibilità del cliente; e
- Requisiti organizzativi
- Le imprese dovranno fornire al personale un’adeguata formazione sui temi della sostenibilità e conservare un’adeguata registrazione delle preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) e di eventuali aggiornamenti di tali preferenze.
Prossimi passi
Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell’UE e pubblicate sul sito web dell’ESMA. La pubblicazione delle traduzioni attiverà un periodo di due mesi durante il quale le autorità nazionali competenti devono notificare all’ESMA se si conformano o intendono conformarsi alle Linee guida. Gli orientamenti si applicheranno sei mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.