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ESMA pubblica una guida sull’appropriatezza e sui requisiti di mera esecuzione ai sensi della MiFID II

ESMA pubblica una guida sull’appropriatezza e sui requisiti di mera esecuzione ai sensi della MiFID II

MIFID – Tutela degli investitori

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), l’autorità di regolamentazione dei titoli dell’UE, ha pubblicato la relazione finale sulle sue Linee guida su alcuni aspetti dell’appropriatezza della MiFID II e dei requisiti di mera esecuzione.

Questi requisiti costituiscono un importante elemento di protezione degli investitori nella fornitura di servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione del portafoglio. Ai sensi della MiFID II, le imprese di investimento che forniscono servizi non consigliati sono tenute a richiedere informazioni sulla conoscenza e l’esperienza dei clienti o potenziali clienti per valutare se il servizio o prodotto di investimento previsto è appropriato e per emettere un avvertimento nel caso in cui il servizio o prodotto di investimento è ritenuto inopportuno. Il quadro di mera esecuzione consente un’esenzione a questa valutazione in determinate condizioni, incluso il fatto che l’impresa emetta un avvertimento al cliente.

Lo scopo delle Linee guida è migliorare la chiarezza e favorire la convergenza nell’applicazione dei requisiti di appropriatezza e di mera esecuzione. L’azione di vigilanza comune (CSA) dell’ESMA condotta nel 2019 ha mostrato la necessità di tale convergenza nell’area dell’appropriatezza e della mera esecuzione. Le Linee guida coprono diversi aspetti importanti del processo di appropriatezza, che vanno dalle informazioni da fornire ai clienti sullo scopo della valutazione dell’appropriatezza, alle disposizioni necessarie per comprendere clienti e prodotti, all’abbinamento dei clienti con i prodotti appropriati e l’efficacia delle avvertenze . Inoltre, vengono chiariti altri requisiti correlati, come l’esenzione per la mera esecuzione e la tenuta dei registri e dei controlli.

L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica su queste linee guida per raccogliere le opinioni delle parti interessate. La relazione pubblicata oggi contiene una dichiarazione di feedback che riassume le risposte ricevute ed evidenzia le modifiche e i chiarimenti introdotti nelle linee guida finali per considerare i feedback ricevuti durante questa consultazione.

 

 

Prossimi passi

Le linee guida saranno tradotte nelle lingue ufficiali dell’UE e pubblicate sul sito web dell’ESMA. La pubblicazione delle traduzioni attiverà un periodo di due mesi durante il quale le autorità nazionali competenti devono notificare all’ESMA se rispettano o intendono conformarsi agli orientamenti. Gli orientamenti si applicheranno sei mesi dopo la data di pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

 

 

Massimo Scolari

DOCUMENTAZIONE

 

ESMA: Final Report – Guideline on certnain aspects of the Mifid II appropriateness and execution-only requirements

 

 

 

 

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